(CODICE CIVILE-art. 2669)
                             Art. 2669. 
 
   (Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro). 
 
  La trascrizione puo' essere domandata,  quantunque  non  sia  stata
ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il  titolo,  se
si tratta di  atto  pubblico  ricevuto  nello  Stato  o  di  sentenza
pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. 
 
  In tal caso pero' il richiedente deve presentare  al  conservatore,
oltre la nota indicata dall'art. 2659, una copia della  medesima,  la
quale, a cura del conservatore,  deve  essere  vidimata  e  trasmessa
immediatamente  all'ufficiale  incaricato  di  riscuotere   l'imposta
suddetta.