(CODICE CIVILE-art. 2670)
                             Art. 2670. 
 
                     (Spese della trascrizione). 
 
  Le spese della trascrizione devono  essere  anticipate  da  chi  la
domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato. 
 
  Se piu' sono gli interessati, ciascuno di essi deve  rimborsare  la
persona  che  ha  eseguito  la  trascrizione  della  parte  di  spesa
corrispondente alla quota per cui e' interessato.