(CODICE CIVILE-art. 2671)
                             Art. 2671. 
 
                  (Obbligo dei pubblici ufficiali). 
 
  Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o  autenticato
l'atto soggetto a trascrizione ha  l'obbligo  di  curare  che  questa
venga eseguita nel piu'  breve  tempo  possibile,  ed  e'  tenuto  al
risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle
pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia  trascorrere
trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato. 
 
  Rimangono  ferme  le  disposizioni   delle   leggi   speciali   che
stabiliscono a carico di altre persone  l'obbligo  di  richiedere  la
trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.