Art. 211 
                            Applicazione 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  per  beni  culturali  si
intendono  le  cose  soggette   alle   disposizioni   della   vigente
legislazione in materia di beni culturali. Agli stessi  si  applicano
le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.