Art. 234 
              Organo di revisione economico-finanziario 
 
  1. I consigli comunali, provinciali e  delle  citta'  metropolitane
eleggono con voto limitato a due componenti un collegio  di  revisori
composto da tre membri. 
 
  2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
    a) uno tra gli iscritti al registro dei  revisori  contabili,  il
quale svolge le funzioni di presidente del collegio; 
    b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
    c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
 
  3. Nei comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti,  nelle
unioni  dei  comuni  e   nelle   comunita'   montane   la   revisione
economico-finanziaria e' affidata ad  un  solo  revisore  eletto  dal
consiglio  comunale  o  dal  consiglio  dell'unione   di   comuni   o
dall'assemblea della comunita' montana  a  maggioranza  assoluta  dei
membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 
 
  4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi  dei
soggetti cui e' affidato l'incarico  entro  20  giorni  dall'avvenuta
esecutivita' della delibera di nomina.