Articolo 235 
             Durata dell'incarico e cause di cessazione 
 
1. L'organo  di  revisione  contabile  dura  in  carica  tre  anni  a
decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla  data  di
immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo  134,  comma
3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda
a sostituzione di un singolo componente la durata  dell'incarico  del
nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino  alla  scadenza  del
termine triennale, calcolata a  decorrere  dalla  nomina  dell'intero
collegio. Si applicano le norme relative alla  proroga  degli  organi
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1,  4,  comma  1,  5,
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  293,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
 
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in  particolare
per  la  mancata  presentazione  della  relazione  alla  proposta  di
deliberazione consiliare del rendiconto  entro  il  termine  previsto
dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 
 
3. Il revisore cessa dall'incarico per: 
   a) scadenza del mandato; 
   b) dimissioni volontarie; 
   c) impossibilita'  derivante  da  qualsivoglia  causa  a  svolgere
l'incarico  per  un  periodo  di  tempo  stabilito  dal   regolamento
dell'ente.