Art. 101 
                          Traffico ammesso 

 
    1. Il titolare di autorizzazione generale  ad  uso  privato  puo'
utilizzare  le  reti  di  comunicazione  elettronica   soltanto   per
trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria, con divieto
di effettuare traffico per conto terzi. 
    2. Nei casi di calamita' naturali o  in  situazioni  di  pubblica
emergenza, a seguito delle  quali  risultino  interrotte  le  normali
comunicazioni,  il   Ministero   puo'   affidare,   per   la   durata
dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato,
lo svolgimento di  traffico  di  servizio  del  Ministero  stesso,  o
comunque inerente alle operazioni di soccorso ed  alle  comunicazioni
sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. 
    3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al
comma 2, sono emanate con decreto del Ministro  delle  comunicazioni,
sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.