Art. 99 
Installazione  ed  esercizio  di  reti  e  servizi  di  comunicazione
                     elettronica ad uso privato 

 
    1. L'attivita' di installazione di reti ed esercizio  di  reti  o
servizi di comunicazioni elettroniche ad uso  privato  e'  libera  ai
sensi dell'articolo  3,  fatte  salve  le  condizioni  stabilite  nel
presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari  amministrative  che  prevedano  un  regime
particolare per i cittadini o le imprese di  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea o allo  Spazio  Economico  Europeo,  o  che  siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello  Stato,
della protezione  civile,  della  sanita'  pubblica  e  della  tutela
dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese  quelle
vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 
    2. Le disposizioni del presente  Titolo  si  applicano  anche  ai
cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel
caso  in  cui  lo  Stato  di  appartenenza  applichi,  nelle  materie
disciplinate dal presente Titolo, condizioni di  piena  reciprocita'.
Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui  l'Italia
aderisce o da specifiche convenzioni. 
    3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti o servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione  di  quanto
previsto al comma 5, e' assoggettata ad una  autorizzazione  generale
che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui  al  comma
4. 
    4.  Il   soggetto   interessato   presenta   al   Ministero   una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare  ovvero  dal  legale
rappresentante  della  persona  giuridica,  o  da  soggetti  da  loro
delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire  una  rete
di  comunicazione  elettronica  ad  uso  privato.  La   dichiarazione
costituisce denuncia di inizio attivita'. Il soggetto interessato  e'
abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere  dall'avvenuta
presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e  non  oltre
sessanta giorni dalla  presentazione  della  dichiarazione,  verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti  e
dispone, se del caso, con provvedimento motivato da  notificare  agli
interessati entro il medesimo termine,  il  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita'. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
conferimento di diritto d'uso di frequenze. 
    5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui all'articolo 105,
nonche' la installazione, per  proprio  uso  esclusivo,  di  reti  di
comunicazione elettronica per collegamenti nel  proprio  fondo  o  in
piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore  purche'
contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare  una
parte di  proprieta'  del  privato  con  altra  comune,  purche'  non
connessi alle reti di  comunicazione  elettronica  ad  uso  pubblico.
Parti dello stesso fondo o  piu'  fondi  dello  stesso  proprietario,
possessore o detentore si considerano  contigui  anche  se  separati,
purche'  collegati  da  opere  permanenti  di   uso   esclusivo   del
proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi. 
 
          Nota all'art. 99: 
              - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, recante: «Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi», si vedano le note all'art. 25