Art. 82. 
 
                         Gruppo assicurativo 
 
  1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e'  alternativamente
composto: 
    a) dall'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  italiana
capogruppo e  dalle  imprese  assicurative,  riassicurative  e  dalle
societa' strumentali da questa controllate; 
    b)  dall'impresa  italiana  di  partecipazione   assicurativa   o
riassicurativa   capogruppo    e    dalle    imprese    assicurative,
riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate. 
  2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa' che  esercitano
l'attivita' bancaria e  le  altre  societa'  che  sono  sottoposte  a
vigilanza consolidata in conformita' al testo  unico  bancario.  Sono
parimenti  escluse  le   societa'   che   esercitano   attivita'   di
intermediazione finanziaria e le altre societa' che sono sottoposte a
vigilanza sul gruppo della societa' di intermediazione mobiliare o di
gestione collettiva del  risparmio  in  conformita'  al  testo  unico
dell'intermediazione finanziaria.