Art. 83. 
 
                         Impresa capogruppo 
 
  1. Capogruppo e' l'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione
italiana ovvero l'impresa di  partecipazione  assicurativa  con  sede
legale in Italia, che controlla, direttamente  o  indirettamente,  le
societa' componenti il gruppo assicurativo e che non e', a sua volta,
controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana o da  un'altra  impresa  di  partecipazione  assicurativa  o
riassicurativa  con  sede  legale  in  Italia,   che   possa   essere
considerata capogruppo. 
  2. L'ISVAP accerta che lo statuto della  capogruppo  non  contrasti
con la sana e prudente gestione del gruppo.