Art. 85. 
 
                    Albo delle imprese capogruppo 
 
  1. L'impresa capogruppo e' iscritta  in  un  apposito  albo  tenuto
dall'ISVAP. 
  2.  La  capogruppo  comunica  all'ISVAP  l'esistenza   del   gruppo
assicurativo e la sua composizione aggiornata. 
  3. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza
di un gruppo assicurativo e alla  sua  iscrizione  nell'albo  e  puo'
richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del
gruppo assicurativo. 
  4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti  e  nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi. 
  5. L'ISVAP determina, con  regolamento,  gli  adempimenti  connessi
alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.