Art. 86. 
 
                         Poteri di indagine 
 
  1. Ai fini della verifica  dei  dati  e  delle  informazioni  sulla
vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni,
direttamente o tramite soggetti incaricati, presso  la  capogruppo  e
presso le societa', con sede legale nel territorio della  Repubblica,
appartenenti al gruppo assicurativo. 
  2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse  da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni  utili  per  l'esercizio
della vigilanza sul gruppo assicurativo. 
  3. Nei confronti delle societa' appartenenti al gruppo assicurativo
e dei  titolari  di  partecipazioni  nelle  medesime  societa',  sono
attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.