Art. 86. Poteri di indagine 1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le societa', con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo. 2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo. 3. Nei confronti delle societa' appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.