Art. 87. 
 
          Disposizioni di carattere generale o particolare 
 
  1. L'ISVAP,  al  fine  di  assicurare  una  stabile  ed  efficiente
gestione del gruppo, puo' impartire alla capogruppo, con  regolamento
o  con   provvedimenti   di   carattere   particolare,   disposizioni
concernenti il gruppo  assicurativo  complessivamente  considerato  o
suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del
rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e  contabili,
ed appropriati meccanismi di controllo interno. 
  2. Le procedure di gestione del rischio includono: 
    a) un governo  societario  del  gruppo  e  delle  sue  componenti
efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica  delle
strategie da parte degli  organi  con  funzione  di  amministrazione,
direzione e controllo delle imprese del gruppo,  in  particolare  per
quanto concerne i rischi assunti; 
    b) procedure atte a far si che  i  sistemi  di  monitoraggio  dei
rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale  e
che siano prese tutte le misure necessarie a  garantire  la  coerenza
dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo  82  al
fine di consentire la quantificazione e il  controllo  dei  rischi  a
livello del gruppo assicurativo. 
  3. I meccanismi di controllo interno includono  procedure  adeguate
per quanto concerne la  verifica  e  la  quantificazione  dei  rischi
assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle  singole
imprese  del  gruppo.  La  capogruppo  adotta  i   provvedimenti   di
attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa  osservare
l'applicazione nei confronti delle imprese del  gruppo,  informandone
periodicamente l'ISVAP. 
  4. Gli amministratori delle  societa'  controllate  sono  tenuti  a
fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il  rispetto
delle norme sulla vigilanza assicurativa.