ART. 205
         (misure per incrementare la raccolta differenziata)

  1.  In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una
raccolta   differenziata   dei  rifiuti  urbani  pari  alle  seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
    a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
    b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
    c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
  2. La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta
e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo
i  criteri dell'economicita', dell'efficacia' dell'efficienza e della
trasparenza   del   sistema,  contribuisce  al  raggiungimento  degli
obiettivi di cui al comma 1.
  3.  Nel  caso  in cui a livello di ambito territoriale ottimale non
siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo,
e'  applicata  un'addizionale  del  venti  per  cento  al  tributo di
conferimento   dei  rifiuti  in  discarica  a  carico  dell'Autorita'
d'ambito,  istituito  dall'articolo  3,  comma  24,  della  legge  28
dicembre  1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del
proprio  territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  di  concerto  con  il Ministro delle attivita' produttive
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, vengono stabilite la
metodologia  e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi
1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione
di  cui  all'articolo  3,  comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1
e 2.
  5.  Sino  all'emanazione  del decreto di cui al comma 4 continua ad
applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24
a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  6.  Le  regioni  tramite  apposita  legge,  e  previa intesa con il
Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  possono
indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.
 
          Note all'art. 205:
              - Si  riportano  i  commi  da  24  a  40 della legge 28
          dicembre  1995, n. 549, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre 1995, n. 302, S.O. (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica).
              "24.  Al  fine  di  favorire  la  minore  produzione di
          rifiuti  e  il  recupero dagli stessi di materia prima e di
          energia,  a  decorrere  dal 1° gennaio 1996 e' istituito il
          tributo  speciale  per il deposito in discarica dei rifiuti
          solidi,  cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n. 915.
              25.   Presupposto   dell'imposta   e'  il  deposito  in
          discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
              26.   Soggetto   passivo  dell'imposta  e'  il  gestore
          dell'impresa   di  stoccaggio  definitivo  con  obbligo  di
          rivalsa   nei   confronti   di   colui   che   effettua  il
          conferimento.
              27. Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del 10
          per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del
          gettito  derivante  dall'applicazione del tributo, al netto
          della  quota  spettante  alle  province,  affluisce  in  un
          apposito fondo della regione destinato a favorire la minore
          produzione  di rifiuti, le attivita' di recupero di materie
          prime  e  di  energia,  con  priorita'  per  i soggetti che
          realizzano   sistemi   di   smaltimento   alternativi  alle
          discariche,  nonche'  a  realizzare  la  bonifica dei suoli
          inquinati,  ivi  comprese  le aree industriali dismesse, il
          recupero   delle   aree   degradate   per   l'avvio  ed  il
          finanziamento  delle  agenzie regionali per l'ambiente e la
          istituzione  e  manutenzione  delle aree naturali protette.
          L'impiego   delle   risorse   e'  disposto  dalla  regione,
          nell'ambito  delle destinazioni sopra indicate, con propria
          deliberazione,  ad  eccezione  di  quelle  derivanti  dalla
          tassazione  dei  fanghi  di  risulta  che sono destinate ad
          investimenti  di  tipo ambientale riferibili ai rifiuti del
          settore produttivo sogg etto al predetto tributo.
              28.  La  base  imponibile e' costituita dalla quantita'
          dei   rifiuti  conferiti  in  discarica  sulla  base  delle
          annotazioni   nei   registri  tenuti  in  attuazione  degli
          articoli 11   e   19   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
              29.  L'ammontare  dell'imposta  e'  fissato,  con legge
          della  regione  entro  il 31 luglio di ogni anno per l'anno
          successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
          non  inferiore  ad  euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01
          per  i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
          i   rifiuti   inerti  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
          ministeriale  13 marzo  2003  del  Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore
          ad  euro  0,00517  e  non  superiore  ad euro 0,02582 per i
          rifiuti   ammissibili  al  conferimento  in  discarica  per
          rifiuti   non   pericolosi  e  pericolosi  ai  sensi  degli
          articoli 3  e  4  del  medesimo decreto. In caso di mancata
          determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il
          31 luglio  di  ogni  anno per l'anno successivo, si intende
          prorogata  la  misura  vigente.  Il  tributo e' determinato
          moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo,
          espresso   in   chilogrammi,   dei   rifiuti  conferiti  in
          discarica,  nonche'  per  un coefficiente di correzione che
          tenga  conto  del  peso  specifico,  della qualita' e delle
          condizioni  di  conferimento  dei  rifiuti  ai  fini  della
          commisurazione   dell'incidenza  sul  costo  ambientale  da
          stabilire   con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con  i  Ministri  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
              30.  Il  tributo  e'  versato  alla regione in apposito
          capitolo  di  bilancio dal gestore della discarica entro il
          mese  successivo  alla scadenza del trimestre solare in cui
          sono  state  effettuate  le operazioni di deposito. Entro i
          termini  previsti  per  il  versamento  relativo all'ultimo
          trimestre  dell'anno  il  gestore e' tenuto a produrre alla
          regione  in  cui  e' ubicata la discarica una dichiarazione
          contenente  l'indicazione  delle  quantita' complessive dei
          rifiuti   conferiti   nell'anno   nonche'   dei  versamenti
          effettuati.  La  regione  trasmette  copia  della  predetta
          dichiarazione  alla provincia nel cui territorio e' ubicata
          la  discarica.  Con  legge  della regione sono stabilite le
          modalita'  di  versamento  del  tributo  e di presentazione
          della  dichiarazione.  Per  l'anno  1996  il termine per il
          versamento   del   tributo   alle  regioni,  relativo  alle
          operazioni  di  deposito effettuate nel primo trimestre, e'
          differito al 31 luglio 1996.
              31.   Per   l'omessa  o  infedele  registrazione  delle
          operazioni  di conferimento in discarica, ferme restando le
          sanzioni  stabilite  per  le  violazioni di altre norme, si
          applica   la   sanzione   amministrativa  dal  duecento  al
          quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
          Per   l'omessa  o  infedele  dichiarazione  si  applica  la
          sanzione  da  lire  duecentomila  a  lire  un  milione.  Le
          sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per
          ricorrere  alle commissioni tributarie, interviene adesione
          del  contribuente  e  contestuale pagamento del tributo, se
          dovuto, e della sanzione
              32.  Fermi  restando  l'applicazione  della  disciplina
          sanzionatoria  per  la  violazione  della  normativa  sullo
          smaltimento  dei  rifiuti  di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 settembre  1982.  n. 915 e successive
          modificazioni,  e  l'obbligo  di  procedere alla bonifica e
          alla  rimessa  in  pristino  dell'area,  chiunque esercita,
          ancorche'  in  via  non esclusiva, l'attivita' di discarica
          abusiva  e  chiunque abbandona, scarica o effettua deposito
          incontrollato  di  rifiuti,  e'  soggetto  al pagamento del
          tributo  determinato ai sensi della presente legge e di una
          sanzione  amministrativa  pari  a tre volte l'ammontare del
          tributo  medesimo.  Si  applicano  a carico di chi esercita
          l'attivita'  le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore
          a  qualsiasi  titolo  o,  in  mancanza, il proprietario dei
          terreni  sui quali' insiste la discarica abusiva, e' tenuto
          in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno
          ambientale  e  al  pagamento  del  tributo e delle sanzioni
          pecuniarie  ai sensi della presente legge, ove non dimostri
          di   aver  presentato  denuncia  di  discarica  abusiva  ai
          competenti  organi  della regione, prima della costatazione
          delle  violazioni  di  legge.  Le  discariche  abusive  non
          possono  essere  oggetto  di  autorizzazione  regionale, ai
          sensi   dell'art.   6  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
              33.  Le  violazioni  ai  commi  da 24 a 41 del presente
          articolo   sono   constatate   con   processo  verbale  dai
          funzionari   provinciali  addetti  ai  controlli  ai  sensi
          dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art.
          7  del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
          1982,  n.  915 muniti di speciale tessera di riconoscimento
          rilasciata    dal    presidente    della   provincia.   Per
          l'assolvimento   dei  loro  compiti  i  funzionari  possono
          accedere,   muniti  di  apposita  autorizzazione  del  capo
          dell'ufficio,     nei    luoghi    adibiti    all'esercizio
          dell'attivita'  e  negli  altri  luoghi  ove  devono essere
          custoditi   i   registri   e   la  documentazione  inerente
          l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi
          ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel
          corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze
          di  obblighi  regolati da disposizioni di leggi concernenti
          tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del
          presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle
          alla  Guardia  di  finanza  secon  do le modalita' previste
          dall'ultimo  comma  dell'art. 36 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, introdotto
          dall'art.  19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre
          1991 n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari
          provinciali  per  l'acquisizione  ed  il  reperimento degli
          elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per
          la  repressione  delle  connesse  violazioni, procedendo di
          propria  iniziativa o su richiesta delle regioni o province
          nei  modi  e con le facolta' di cui all'art. 63 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive modificazioni.
              34.  L'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi, il
          contenzioso  amministrativo e quanto non previsto dai commi
          da  24  a  41  del  presente articolo sono disciplinati con
          legge della regione.
              35.  Le  disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente
          articolo   costituiscono  principi  fondamentali  ai  sensi
          dell'art.  119  della  Costituzione.  Le  regioni a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  con  propria  legge secondo le disposizioni dei
          rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
              36-37 (Omissis).
              38.  Per  l'anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura
          minima,   esclusi   i   rifiuti   dei   settori  minerario,
          estrattivo,  edilizio,  lapideo e metallurgico, per i quali
          la  misura  minima  del tributo e' determinata tra lire 2 e
          lire  5  con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  da  emanare entro tre mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge in relazione alla
          possibilita'  di recupero e riutilizzo e alle incidenze del
          tributo   sui   costi  di  produzione.  In  sede  di  prima
          applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore
          o,  in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste
          la   discarica  abusiva  e'  esente  dalla  responsabilita'
          relativamente,  alle  sanzioni  amministrative  previste al
          comma  32  qualora  provveda  entro  il 30 giugno 1996 alla
          relativa denuncia agli organi della regione.
              39.   A  decorrere  dell'anno  1996  i  proventi  delle
          addizionali   erariali   di   cui  al  regio  decreto-legge
          30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile
          1938,  n.  614  e  alla  legge  10 dicembre  1961, n. 1346,
          applicate  alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
          urbani  interni, comprese le riscossioni relativa agli anni
          precedenti   sono   devoluti  direttamente  ai  comuni  dal
          concessionario  della  riscossione.  La  maggiore spesa del
          servizio  di  nettezza  urbana  derivante dal pagamento del
          tributo  di  cui  al  comma  24  costituisce costo ai sensi
          dell'art.  61  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
          507  e  successive  modificazioni. Con decreto del Ministro
          delle  finanze,  di  concerto con i Ministri dell'interno e
          del tesoro, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
          disposizioni del presente comma.
              40.  Per  i  rifiuti  smaltiti tal quali in impianti di
          incenerimento  senza recupero di energia, per gli scarti ed
          i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio
          e  compostaggio,  nonche'  per  i  fanghi anche palabili si
          applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente
          articolo.  Il  tributo  e'  dovuto  nella misura del 20 per
          cento  dell'ammontare  determinato  ai sensi dei commi 29 e
          38.".