Art. 235. 
                Ambito di applicazione ed esclusioni 
              (articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17) 
 
  1. Il  presente  capo  si  applica  ai  concorsi  di  progettazione
organizzati nel  contesto  di  una  procedura  di  aggiudicazione  di
appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari  o
superiore a 422.000 euro. 
  2.  Le  regole  relative  all'organizzazione  di  un  concorso   di
progettazione sono rese disponibili  a  quanti  siano  interessati  a
partecipare al concorso. 
  3. Ai fini del comma 1, la soglia e' il  valore  stimato  al  netto
dell'i.v.a. dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi  di
partecipazione o versamenti ai partecipanti. 
  4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di  progettazione
in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei
pagamenti versati ai partecipanti sia  pari  o  superiore  a  422.000
euro. 
  5. Ai fini del comma 3, la soglia  e'  il  valore  complessivo  dei
premi e pagamenti, compreso il valore stimato  al  netto  dell'i.v.a.
dell'appalto  di  servizi   che   potrebbe   essere   successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l),  qualora
l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione  nell'avviso  di
concorso. 
  6. Il presente capo non si applica: 
    1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17,  18  e
217 per gli appalti di servizi; 
    2)  ai  concorsi  indetti  per  esercitare  nello  Stato   membro
interessato  un'attivita'  in  merito  alla  quale   l'applicabilita'
dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della
Commissione  o  il  suddetto  comma  sia   considerato   applicabile,
conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.