Art. 190.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il
lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti
sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra
rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il
rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti
disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con
adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo'
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento
di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati
alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata
dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle
norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del
lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore
di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate
secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193,
194, 195 e 196 ed e' documentata in conformita' all'articolo 28,
comma 2.