Art. 190.
                       Valutazione del rischio

  1.  Nell'ambito  di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro  valuta  l'esposizione  dei  lavoratori  al  rumore durante il
lavoro prendendo in considerazione in particolare:
    a)  il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a rumore impulsivo;
    b)  i  valori  limite  di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 189;
    c)   tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rumore,  con  particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
    d)  per  quanto  possibile  a  livello tecnico, tutti gli effetti
sulla  salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra
rumore  e  sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra
rumore e vibrazioni;
    e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori   risultanti  da  interazioni  fra  rumore  e  segnali  di
avvertimento  o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il
rischio di infortuni;
    f)   le   informazioni   sull'emissione  di  rumore  fornite  dai
costruttori  dell'attrezzatura  di lavoro in conformita' alle vigenti
disposizioni in materia;
    g)  l'esistenza  di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre l'emissione di rumore;
    h)  il  prolungamento  del periodo di esposizione al rumore oltre
l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
    i)   le   informazioni  raccolte  dalla  sorveglianza  sanitaria,
comprese,  per  quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
    l)  la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con
adeguate caratteristiche di attenuazione.
  2.  Se,  a  seguito  della  valutazione  di  cui  al  comma 1, puo'
fondatamente  ritenersi  che  i  valori  inferiori  di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento
di valutazione.
  3.  I  metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati
alle   caratteristiche   del   rumore   da   misurare,   alla  durata
dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle
norme   tecniche.   I   metodi   utilizzati   possono   includere  la
campionatura,   purche'   sia  rappresentativa  dell'esposizione  del
lavoratore.
  4.  Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore
di  lavoro  tiene  conto  dell'incertezza  delle  misure  determinate
secondo la prassi metrologica.
  5.  La  valutazione  di  cui  al  comma  1  individua  le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193,
194,  195  e  196  ed  e' documentata in conformita' all'articolo 28,
comma 2.