Art. 191. Valutazione di attivita' a livello di esposizione molto variabile 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attivita' che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro puo' attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilita' dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2. 2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori cosi' classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.