Art. 192.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di
lavoro  elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le
seguenti misure:
    a)  adozione  di  altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
    b)  scelta  di  attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro  da  svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualita'  di  rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
    c)  progettazione  della  struttura  dei  luoghi  e  dei posti di
lavoro;
    d)  adeguata  informazione  e  formazione sull'uso corretto delle
attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro
esposizione al rumore;
    e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
      1)  del  rumore  trasmesso  per  via  aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
      2)  del  rumore  strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
    f)  opportuni  programmi  di  manutenzione  delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
    g)  riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro  attraverso  la  limitazione  della  durata  e dell'intensita'
dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
  2.  Se  a  seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore
di  lavoro  elabora  ed  applica  un  programma  di misure tecniche e
organizzative  volte  a ridurre l'esposizione al rumore, considerando
in particolare le misure di cui al comma 1.
  3.  I  luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse   e'   limitato,   ove   cio'  sia  tecnicamente  possibile  e
giustificato dal rischio di esposizione.
  4.  Nel  caso  in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore
benefici  dell'utilizzo  di locali di riposo messi a disposizione dal
datore  di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.