Art. 193.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1,
lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti
dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di
protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni
contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori
inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra
dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al
minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal
lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il
rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di
protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle
presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di
rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.