Art. 194.
             Misure per la limitazione dell'esposizione

  1. Fermo  restando  l'obbligo del non superamento dei valori limite
di  esposizione,  se,  nonostante  l'adozione  delle  misure prese in
applicazione  del presente capo, si individuano esposizioni superiori
a detti valori, il datore di lavoro:
    a) adotta  misure  immediate  per  riportare  l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione;
    b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
    c) modifica  le misure di protezione e di prevenzione per evitare
che la situazione si ripeta.