Art. 195.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito
degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai
valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione
ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.