Art. 195.
              Informazione e formazione dei lavoratori

  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 184 nell'ambito
degli  obblighi  di  cui  agli  articoli 36 e 37, il datore di lavoro
garantisce  che  i  lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai
valori  inferiori  di azione vengano informati e formati in relazione
ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.