Art. 196.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. Il  datore  di  lavoro  sottopone  a  sorveglianza  sanitaria  i
lavoratori  la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente,
con  adeguata  motivazione riportata nel documento di valutazione dei
rischi  e  resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori
in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento  motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
  2.  La  sorveglianza  sanitaria  di  cui  al  comma 1  e' estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione,
su  loro  richiesta  e  qualora  il  medico  competente  ne  confermi
l'opportunita'.