Art. 197.
Deroghe
1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe all'uso dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite
di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di
tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti
sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di
vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne
comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno
consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe
di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di
venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione
la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata
dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni
che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i
rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro
assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente
articolo.