Art. 276 
 
              Enti e istituti di istruzione interforze 
 
1. Gli enti e istituti di istruzione per le attivita' di  formazione,
addestramento,   aggiornamento,   specializzazione,   qualificazione,
ricerca e studi in ambito interforze sono i seguenti: 
a) Centro alti studi della Difesa: 
1) Istituto alti studi della difesa; 
2) Istituto superiore di stato maggiore interforze; 
3) Centro militare di studi strategici; 
b) Scuola telecomunicazioni delle Forze armate; 
c) Scuola interforze per la Difesa N.B.C.; 
d) Scuola di Aerocooperazione. 
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di  cui
al comma 1  sono  definiti  con  determinazione  del  Capo  di  stato
maggiore della difesa.