Art. 276 Enti e istituti di istruzione interforze 1. Gli enti e istituti di istruzione per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricerca e studi in ambito interforze sono i seguenti: a) Centro alti studi della Difesa: 1) Istituto alti studi della difesa; 2) Istituto superiore di stato maggiore interforze; 3) Centro militare di studi strategici; b) Scuola telecomunicazioni delle Forze armate; c) Scuola interforze per la Difesa N.B.C.; d) Scuola di Aerocooperazione. 2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.