Art. 277 Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti: a) Istituto geografico militare; b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; c) Raggruppamento unita' addestrative; d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari; e) Scuola di fanteria; f) Scuola di cavalleria; g) Scuola di artiglieria; h) Scuola del genio; i) Scuola delle trasmissioni e informatica; l) Scuola dell'arma dei trasporti e materiali; m) Scuola di amministrazione e commissariato; n) Scuola militare di sanita' e veterinaria; o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei; p) Centro addestramento alpino; q) Centro addestramento di paracadutismo; r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano; s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; t) Centro militare di equitazione. 2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.