Art. 277 
 
        Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano 
 
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione  per  le  attivita'  di
addestramento,   aggiornamento,   specializzazione,   qualificazione,
ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le  attivita'  di
studio e ricerca cartografica sono i seguenti: 
a) Istituto geografico militare; 
b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; 
c) Raggruppamento unita' addestrative; 
d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari; 
e) Scuola di fanteria; 
f) Scuola di cavalleria; 
g) Scuola di artiglieria; 
h) Scuola del genio; 
i) Scuola delle trasmissioni e informatica; 
l) Scuola dell'arma dei trasporti e materiali; 
m) Scuola di amministrazione e commissariato; 
n) Scuola militare di sanita' e veterinaria; 
o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei; 
p) Centro addestramento alpino; 
q) Centro addestramento di paracadutismo; 
r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano; 
s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
t) Centro militare di equitazione. 
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di  cui
al comma 1  sono  definiti  con  determinazione  del  Capo  di  stato
maggiore dell'Esercito italiano.