Art. 280 
 
       Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri 
 
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione  per  le  attivita'  di
formazione,    addestramento,    aggiornamento,     specializzazione,
qualificazione,  ricondizionamento  del   personale   dell'Arma   dei
carabinieri, di cui all'articolo 172 del codice,  sono  definiti  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.