Art. 241 
 
Attivita' di progettazione  per  i  lavori  riguardanti  i  beni  del
                        patrimonio culturale 
 
                   (art. 213, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I progetti sono  costituiti  dagli  elaborati  indicati  negli
articoli  242,  243,  244  e  245,  i  cui  contenuti,  laddove   non
diversamente disposto, sono quelli previsti dalla  parte  II,  titolo
II, capo I, del presente regolamento. 
    2. La scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice
descrive gli aspetti  di  criticita'  della  conservazione  del  bene
culturale e prospetta gli interventi opportuni. 
    3. In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105. 
    4. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 252, comma 3,
i membri  della  commissione  giudicatrice  diversi  dal  presidente,
possono essere scelti,  ai  sensi  dell'articolo  84,  comma  8,  del
codice, tra  funzionari  di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
all'articolo 3, comma 25,  del  codice  ovvero  con  un  criterio  di
rotazione tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere  a)
e b) del citato comma 8. 
 
              Note all'art. 241 
              - Il testo dell'art. 202, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 202 (Attivita' di  progettazione,  direzione  dei
          lavori e accessorie)  -  1.  La  stazione  appaltante,  per
          interventi di particolare complessita' o specificita',  per
          i lavori indicati all'articolo 198, puo' prevedere, in sede
          di progettazione preliminare, la redazione di  una  o  piu'
          schede tecniche, finalizzate alla  puntuale  individuazione
          delle caratteristiche del bene oggetto  dell'intervento  da
          realizzare; la scheda tecnica e'  obbligatoria  qualora  si
          tratti  di  interventi  relativi  ai  beni  mobili  e  alle
          superfici decorate di beni architettonici.” 
              -  Il  testo  dell'art.  84,  comma  8,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “8.  I   commissari   diversi   dal   presidente   sono
          selezionati tra i funzionari della stazione appaltante.  In
          caso  di  accertata  carenza  in   organico   di   adeguate
          professionalita', nonche' negli  altri  casi  previsti  dal
          regolamento  in  cui   ricorrono   esigenze   oggettive   e
          comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti
          tra funzionari di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
          all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio  di  rotazione
          tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 
              a) professionisti, con almeno dieci anni di  iscrizione
          nei  rispettivi  albi  professionali,  nell'ambito  di   un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dagli ordini professionali; 
              b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di  un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dalle facolta' di appartenenza.”. 
              - Il testo dell'art. 3, comma 25,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “25.  Le  «amministrazioni  aggiudicatrici»  sono:   le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti.”.