Art. 242 
 
Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni  del  patrimonio
                              culturale 
 
                   (art. 214, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Il   progetto   preliminare   consiste   in   una   relazione
programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori  di
indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i  necessari
elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante  della
lettura dello stato esistente  e  consiste  nella  indicazione  delle
tipologie di indagine che si ritengono necessarie per  la  conoscenza
del manufatto e del suo contesto storico e ambientale. 
    2. Sono documenti del progetto preliminare: 
    a) relazione illustrativa; 
    b) relazione tecnica; 
    c) indagini e ricerche preliminari; 
    d) planimetria generale ed elaborati grafici; 
    e) prime indicazioni e disposizioni  per  la  stesura  dei  piani
della sicurezza; 
    f) calcolo sommario della spesa; 
    g) quadro economico di progetto. 
    3. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte  ad
acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte  dei  tipi  e
dei metodi di intervento  da  approfondire  nel  progetto  definitivo
nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo. 
    4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano: 
    a) l'analisi storico - critica; 
    b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; 
    c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti; 
    d) la diagnostica; 
    e) l'individuazione del  comportamento  strutturale  e  l'analisi
dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti; 
    f) l'individuazione degli eventuali apporti di  altre  discipline
afferenti. 
    5. In ragione della  complessita'  dell'intervento  in  relazione
allo stato di conservazione ed  ai  caratteri  storico-artistici  del
manufatto, il  progetto  preliminare  puo'  limitarsi  a  comprendere
quelle ricerche e quelle indagini che  sono  strettamente  necessarie
per una prima reale individuazione delle scelte  di  restauro  e  dei
relativi costi di intervento. 
    6. Qualora ne sia prevista la redazione, le  schede  tecniche  di
cui all'articolo 202, comma 1, del codice, costituiscono la base  per
la  predisposizione  del  progetto   preliminare.   Esse   descrivono
esattamente le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo  stato
di  conservazione  dei  manufatti  su  cui  si  interviene,   nonche'
eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo  da  dare
un quadro, dettagliato ed esaustivo delle caratteristiche del bene, e
forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e
delle metodologie da applicare. 
    7. Nel caso di contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera
c), del codice e di concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo
le procedure previste dall'articolo  153  del  codice  in  attuazione
dell'articolo 197, comma  3,  del  codice,  il  progetto  preliminare
comprende  necessariamente  le  indagini  finalizzate  alla  corretta
comprensione dell'intervento in tutte le sue componenti, nonche'  una
relazione, corredata dei pertinenti elaborati grafici, che illustrino
l'incidenza dell'intervento stesso sul bene tutelato, con particolare
riferimento alla localizzazione  degli  impianti  ed  alle  soluzioni
tecniche  adottate  per  la  realizzazione,  ed  e'   integrato   dal
capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto. 
    8. Alle concessioni, ivi  comprese  quelle  affidate  secondo  le
procedure  previste  dall'articolo  153  del  codice  in   attuazione
dell'articolo 197, comma 3, del codice,  si  applica  l'articolo  17,
comma 4, del presente regolamento. 
 
              Note all'art. 242 
              - Per il testo dell'art.  202,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 241. 
              - Il testo dell'art. 53, comma 2, lett. c), del d. lgs.
          n. 163 del 2006, e' il seguente 
              “2. Negli appalti relativi a lavori, il  decreto  o  la
          determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle  ipotesi
          di cui alle lettere b) e c) del presente comma,  in  ordine
          alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se  il
          contratto ha ad oggetto: 
              a) -b) (omissis) 
              c) previa acquisizione del progetto definitivo in  sede
          di offerta, la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori    sulla    base    del     progetto     preliminare
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo  svolgimento  della
          gara e' effettuato sulla base di un  progetto  preliminare,
          nonche'   di   un   capitolato   prestazionale    corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto  il
          progetto definitivo e  il  prezzo.  L'offerta  relativa  al
          prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto  per
          la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
          e per l'esecuzione dei lavori.”. 
              - Per il testo dell'art. 153 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 95 
              - Il testo dell'art. 197, comma 3, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “3. La disciplina della parte II, titolo III, capo  III
          (promotore finanziario e societa' di progetto), si  applica
          all'affidamento  di  lavori  e  servizi  relativi  ai  beni
          culturali, nonche' alle concessioni di  cui  agli  articoli
          115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 5.”.