Art. 245 Progettazione dello scavo archeologico (art. 217, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto preliminare e' costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. 2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento. 3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte. 4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: a) rilievo generale; b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; c) indagini complementari necessarie. 5. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto preliminare, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di esse. 6. Le fasi di cui al comma 5 comprendono: a) rilievi ed indagini; b) scavo; c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica; d) restauro dei reperti mobili ed immobili; e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi; f) studio e pubblicazione; g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato; h) manutenzione programmata. 7. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. 8. Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 96, comma 1, lettera b), del codice. 9. In caso di scavi archeologici con finalita' di archeologia preventiva, la Soprintendenza archeologica territorialmente competente puo' proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e dei contenuti della progettazione, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 96, comma 3, del codice.
Note all'art. 245 - Il testo dell'art. 96, commi 1, lett. b), e 3, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 96 (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico) - 1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere: a) (omissis) b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione. 2. (omissis) 3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo' motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento.”.