Art. 247 Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale 1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. 2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attivita' di verifica, avvalendosi: a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate: 1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare; 2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto; b) nei casi di interventi su beni culturali immobili: 1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare; 2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto; c) nei casi di lavori di scavo archeologico: 1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare; 2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto. 3. Alle procedure di affidamento dell'attivita' di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresi', assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2. 4. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.
Note all'art. 247 - Per il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 47. - Il testo dell'art. 202, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 202 (Attivita' di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie) - 1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessita' o specificita', per i lavori indicati all'articolo 198, puo' prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o piu' schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica e' obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici. 2. (omissis) 3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.”