Art. 247 
 
Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del  patrimonio
                              culturale 
 
    1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al  presente  titolo,
si applicano le disposizioni contenute nella  parte  II,  titolo  II,
capo II, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni  del  presente
titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. 
    2. Per i progetti relativi ai lavori  di  importo  non  superiore
alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), del codice, il  responsabile  del  procedimento  provvede
direttamente all'attivita' di verifica, avvalendosi: 
    a) nei casi di interventi su beni culturali  mobili  o  superfici
architettoniche decorate: 
    1) del soggetto che ha  predisposto  la  scheda  tecnica  di  cui
all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non  abbia  assunto
il ruolo di progettista dell'intervento da attuare; 
    2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli  della
pubblica  amministrazione,  con  la  qualifica  di  restauratore   in
possesso di specifica esperienza e capacita'  professionale  coerente
con l'intervento,  che  non  abbia  partecipato  alla  redazione  del
progetto; 
    b) nei casi di interventi su beni culturali immobili: 
    1) qualora ne sia prevista la  redazione,  del  soggetto  che  ha
predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma  1,  del
codice,  sempre  che  non  abbia  assunto  il  ruolo  di  progettista
dell'intervento da attuare; 
    2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli  della
pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto o ingegnere,
laureato,  in  possesso   di   specifica   esperienza   e   capacita'
professionale coerente con l'intervento, che  non  abbia  partecipato
alla redazione del progetto; 
    c) nei casi di lavori di scavo archeologico: 
    1) qualora ne sia prevista la  redazione,  del  soggetto  che  ha
predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma  1,  del
codice,  sempre  che  non  abbia  assunto  il  ruolo  di  progettista
dell'intervento da attuare; 
    2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli  della
pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in  possesso
di  specifica  esperienza  e  capacita'  professionale  coerente  con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto. 
    3. Alle  procedure  di  affidamento  dell'attivita'  di  verifica
possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo  202,  comma
3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno
cinque anni, possono, altresi', assumere l'incarico  di  coordinatore
del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2. 
    4. Il responsabile del procedimento puo'  disporre  motivatamente
che la verifica riguardi soltanto il livello di  progettazione  posto
alla base dell'affidamento dei lavori. 
 
              Note all'art. 247 
              - Per il testo dell'art. 28 del decreto legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 47. 
              - Il testo dell'art. 202,  commi  1  e  3,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 202 (Attivita' di  progettazione,  direzione  dei
          lavori ed accessorie) -  1.  La  stazione  appaltante,  per
          interventi di particolare complessita' o specificita',  per
          i lavori indicati all'articolo 198, puo' prevedere, in sede
          di progettazione preliminare, la redazione di  una  o  piu'
          schede tecniche, finalizzate alla  puntuale  individuazione
          delle caratteristiche del bene oggetto  dell'intervento  da
          realizzare; la scheda tecnica e'  obbligatoria  qualora  si
          tratti  di  interventi  relativi  ai  beni  mobili  e  alle
          superfici decorate di beni architettonici. 
              2. (omissis) 
              3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle  forniture
          o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi  in
          cui non sia necessaria idonea  abilitazione  professionale,
          le prestazioni  relative  alla  progettazione  preliminare,
          definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori  e  agli
          incarichi  di   supporto   tecnico   alle   attivita'   del
          responsabile del procedimento e  del  dirigente  competente
          alla formazione del  programma  triennale,  possono  essere
          espletate  anche  da   un   soggetto   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa.”