Art. 248 
 
Qualificazione e direzione tecnica per i lavori  riguardanti  i  beni
                      del patrimonio culturale 
 
    1. In relazione all'articolo  79,  per  i  lavori  relativi  alle
categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B  e  OS  25,  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 201, comma 3, del codice,  sono  disciplinate  forme  di
verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad  agevolare
l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane. 
    2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della
qualificazione per  lavori  sui  beni  di  cui  al  presente  titolo,
relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e  OS  25  eseguiti  per
conto dei soggetti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),
nonche' di committenti privati o in proprio, la  certificazione  deve
contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla  tutela  del  bene
oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. 
    3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera
b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2,
OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della  qualificazione
soltanto dall'impresa che li ha  effettivamente  eseguiti,  sia  essa
affidataria o subappaltatrice. 
    4. Gli operatori  economici,  per  partecipare  agli  appalti  di
importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di  cui  al
presente titolo, compresi  gli  scavi  archeologici,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori
analoghi per importo pari  a  quello  dei  lavori  che  si  intendono
eseguire,  e  presentare  l'attestato  di  buon  esito  degli  stessi
rilasciato dalle autorita' eventualmente  preposte  alla  tutela  dei
beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 
    5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e  da
3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo e'
affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti  in  possesso
di laurea in conservazione  di  beni  culturali  o  in  architettura,
relativamente alle categorie OS 2-A e OS  2-B,  ai  restauratori  dei
beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli  articoli  29  e
182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente  alla  categoria
OS 25, a  soggetti  in  possesso  dei  titoli  previsti  dal  decreto
ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice. 
 
              Note all'art. 248 
              - Il testo dell'art. 201, comma 3, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “3. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  ulteriori  specifici
          requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
          lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione  di  quelli
          definiti dal regolamento di cui all'articolo  5,  anche  al
          fine  di  consentire  la   partecipazione   delle   imprese
          artigiane.”. 
              -  Il  testo  degli  artt.  29  e  182,   del   decreto
          legislativo  22  gennaio   2004   n.   42,   e   successive
          modificazioni, denominato Codice dei beni culturali  e  del
          paesaggio, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n.
          45, S.O., e' il seguente: 
              “ART. 29 (Conservazione)  -  1.  La  conservazione  del
          patrimonio culturale e' assicurata mediante  una  coerente,
          coordinata e programmata attivita' di studio,  prevenzione,
          manutenzione e restauro. 
              2.  Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto. 
              3. Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale. 
              5. Il Ministero definisce, anche con il concorso  delle
          regioni e con la collaborazione delle universita'  e  degli
          istituti di ricerca competenti, linee di  indirizzo,  norme
          tecniche, criteri e modelli di  intervento  in  materia  di
          conservazione dei beni culturali. 
              6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia  di
          progettazione   ed   esecuzione   di    opere    su    beni
          architettonici, gli interventi di manutenzione  e  restauro
          su beni culturali  mobili  e  superfici  decorate  di  beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono  restauratori  di  beni  culturali  ai   sensi   della
          normativa in materia. 
              7. I profili di competenza  dei  restauratori  e  degli
          altri operatori che  svolgono  attivita'  complementari  al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali  mobili  e  delle  superfici  decorate  di   beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.   400,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              8.  Con  decreto  del  Ministro   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988  di
          concerto con il Ministro dell'universita' e della  ricerca,
          sono definiti i criteri ed i livelli  di  qualita'  cui  si
          adegua l'insegnamento del restauro. 
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.
          Con decreto del Ministro adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati
          le  modalita'  di  accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi e di funzionamento dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  le  modalita'   della   vigilanza   sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di esame di Stato, cui partecipa almeno  un  rappresentante
          del Ministero, il titolo accademico  rilasciato  a  seguito
          del superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato  al
          diploma di laurea specialistica o  magistrale,  nonche'  le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta giorni dalla presentazione della domanda  corredata
          dalla prescritta documentazione. 
              9-bis. Dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          previsti dai commi 7, 8 e 9, agli  effetti  dell'esecuzione
          degli  interventi  di  manutenzione  e  restauro  su   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di detti lavori,  la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni. 
              10.  La  formazione  delle  figure  professionali   che
          svolgono  attivita'  complementari  al  restauro  o   altre
          attivita'  di  conservazione  e'  assicurata  da   soggetti
          pubblici e privati ai sensi della  normativa  regionale.  I
          relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di  qualita'
          definiti con accordo in sede di  Conferenza  Stato-regioni,
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281. 
              11.  Mediante  appositi  accordi  il  Ministero  e   le
          regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
          soggetti   pubblici   e    privati,    possono    istituire
          congiuntamente centri, anche  a  carattere  interregionale,
          dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
          ricerca,   sperimentazione,   studio,   documentazione   ed
          attuazione di interventi di  conservazione  e  restauro  su
          beni culturali, di particolare  complessita'.  Presso  tali
          centri possono essere altresi' istituite, ove  accreditate,
          ai sensi  del  comma  9,  scuole  di  alta  formazione  per
          l'insegnamento del restauro.  All'attuazione  del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.”. 
              “ART.  182  (Disposizioni  transitorie)  -  1.  In  via
          transitoria, agli effetti indicati all'articolo  29,  comma
          9-bis, acquisisce la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali: 
              a) colui che consegua un diploma presso una  scuola  di
          restauro  statale  di  cui  all'articolo  9   del   decreto
          legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  purche'  risulti
          iscritto ai relativi corsi prima della data del 31  gennaio
          2006; 
              b) colui che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  del  Ministro  24  ottobre  2001,  n.  420,  abbia
          conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
          o regionale di durata non inferiore a  due  anni  ed  abbia
          svolto, per un periodo di tempo almeno  doppio  rispetto  a
          quello scolare mancante per raggiungere  un  quadriennio  e
          comunque non inferiore a due anni,  attivita'  di  restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di
          collaborazione    coordinata     e     continuativa     con
          responsabilita'    diretta    nella    gestione     tecnica
          dell'intervento,  con   regolare   esecuzione   certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368; 
              c) colui che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per un periodo di almeno otto anni, attivita'  di  restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di
          collaborazione    coordinata     e     continuativa     con
          responsabilita'    diretta    nella    gestione     tecnica
          dell'intervento,  con   regolare   esecuzione   certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368. 
              1-bis.  Puo'  altresi'  acquisire   la   qualifica   di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'articolo 29, comma 9-bis,  previo  superamento
          di una prova di idoneita' con  valore  di  esame  di  stato
          abilitante, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  da   emanare   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'istruzione e dell'universita' e della  ricerca,  entro
          il 30 ottobre 2008: 
              a) colui che, alla data di entrata del 31 luglio  2009,
          abbia svolto, per un periodo almeno pari  a  quattro  anni,
          attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e  in
          proprio,  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro
          dipendente o di collaborazione  coordinata  e  continuativa
          con  responsabilita'   diretta   nella   gestione   tecnica
          dell'intervento,  con   regolare   esecuzione   certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368; 
              b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma  in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale,  purche'  risulti  iscritto  ai  relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006; 
              c) colui che abbia conseguito  o  consegua  un  diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non inferiore a  due  anni,  purche'  risulti  iscritto  ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; 
              d)  colui   che   consegua   un   diploma   di   laurea
          specialistica in conservazione e  restauro  del  patrimonio
          storico-artistico, purche'  risulti  iscritto  ai  relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006; 
              d-bis)  colui  che  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-quinquies, lettere a), b) e  c)  ed  abbia  svolto,
          alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno  a
          tre  anni,  attivita'  di  restauro  di   beni   culturali,
          direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e   in
          rapporto  di  lavoro   dipendente   o   di   collaborazione
          coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
          gestione tecnica dell'intervento, con  regolare  esecuzione
          certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni  o
          dagli  istituti  di  cui   all'articolo   9   del   decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi  1,  lettere
          b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis): 
              a) la durata dell'attivita' di restauro e'  documentata
          dai termini di consegna e di completamento dei lavori,  con
          possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori  eseguiti
          nello stesso periodo; 
              b) il requisito  della  responsabilita'  diretta  nella
          gestione    tecnica    dell'intervento    deve    risultare
          esclusivamente da atti di data certa  emanati,  ricevuti  o
          comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela  del
          bene  oggetto  dei  lavori  o   dagli   istituti   di   cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.
          368;  i  competenti  organi  ministeriali  rilasciano  agli
          interessati le necessarie attestazioni entro trenta  giorni
          dalla richiesta. 
              1-quater.  La  qualifica  di   restauratore   di   beni
          culturali e' attribuita, previa verifica del  possesso  dei
          requisiti  ovvero  previo  superamento   della   prova   di
          idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in  un  apposito  elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli
          interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il  Ministero
          medesimo, nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  sentita  una
          rappresentanza    degli    iscritti.     L'elenco     viene
          tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento  dei
          nominativi di coloro i quali  conseguono  la  qualifica  ai
          sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 
              1-quinquies. Nelle more  dell'attuazione  dell'articolo
          29, comma 10, ai medesimi effetti di  cui  al  comma  9-bis
          dello  stesso  articolo,   acquisisce   la   qualifica   di
          collaboratore restauratore di beni culturali: 
              a) colui che abbia  conseguito  un  diploma  di  laurea
          universitaria triennale in tecnologie per la  conservazione
          e il restauro dei beni  culturali,  ovvero  un  diploma  in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale; 
              b) colui che abbia conseguito  un  diploma  presso  una
          scuola di  restauro  statale  o  regionale  di  durata  non
          inferiore a tre anni; 
              c) colui che, alla  data  del  31  luglio  2009,  abbia
          svolto lavori di restauro di beni  ai  sensi  dell'articolo
          29, comma 4, anche in proprio,  per  non  meno  di  quattro
          anni.   L'attivita'   svolta   e'    dimostrata    mediante
          dichiarazione    del    datore    di     lavoro,     ovvero
          autocertificazione dell'interessato ai sensi del d.P.R.  28
          dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito
          degli   interventi   rilasciato   dai   competenti   organi
          ministeriali; 
              d) il candidato che, essendo ammesso in via  definitiva
          a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis  ed
          essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la  qualifica
          di restauratore di beni culturali, venga nella stessa  sede
          giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali. 
              2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29,  comma
          11, ed in attesa della emanazione dei  decreti  di  cui  ai
          commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro,  la  Fondazione  "Centro  per  la
          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria
          Reale" e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via
          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con
          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un
          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione
          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e
          seguenti dello stesso  articolo  29.  Il  decreto  predetto
          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base
          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi
          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di
          adeguamento alla  prescrizione  di  cui  all'articolo  103,
          comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero  procede  in
          via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,
          della Costituzione. 
              3-bis. In deroga al divieto di  cui  all'articolo  146,
          comma 4,  secondo  periodo,  sono  conclusi  dall'autorita'
          competente  alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico   i
          procedimenti  relativi  alle  domande   di   autorizzazione
          paesaggistica in sanatoria presentate entro  il  30  aprile
          2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
          presente  comma,  ovvero  definiti  con  determinazione  di
          improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
          senza   pronuncia   nel   merito    della    compatibilita'
          paesaggistica  dell'intervento.   In   tale   ultimo   caso
          l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
          interessata, a riaprire il procedimento  ed  a  concluderlo
          con atto motivato nei termini di  legge.  Si  applicano  le
          sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5. 
              3-ter. Le disposizioni del  comma  3-bis  si  applicano
          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai
          sensi dell'articolo 1,  commi  37  e  39,  della  legge  15
          dicembre 2004, n. 308, ferma  restando  la  quantificazione
          della sanzione pecuniaria ivi stabilita.  Il  parere  della
          soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
          15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
              3-quater.  Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, ai  sensi  dell'articolo  181,
          comma  1-quater,  si   applicano   le   sanzioni   di   cui
          all'articolo 167, comma 5.”. 
              - Il testo dell'art. 95, comma 2,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “2. Presso il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile
          a  tutti  gli  interessati,  degli  istituti   archeologici
          universitari e dei soggetti in  possesso  della  necessaria
          qualificazione. Con decreto del Ministro per i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  sentita   una   rappresentanza   dei
          dipartimenti  archeologici  universitari,  si  provvede   a
          disciplinare i criteri  per  la  tenuta  di  detto  elenco,
          comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti  i
          soggetti interessati.”.