Art. 172. 
 
 
  L'indennita' militare assegnata dalle  disposizioni  in  vigore  ai
sottufficiali  del  Regio  esercito,  della   Regia   marina,   delle
Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della  Regia  guardia
di finanza in servizio, e' conservata nella misura annua seguente: 
 
  Sergente, vice-brigadiere, secondo capo e 
  gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . L. 240 
 
  Sergente maggiore, brigadiere, secondo capo 
  anziano e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . » 360 
 
  Maresciallo e maresciallo d'alloggio dei 
  tre gradi, capo delle tre classi e gradi 
  corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 420 
 
  Ai sottufficiali che  siano  ammogliati  oppure  vedovi  con  figli
minori o inabili al  lavoro  conviventi  ed  a  carico,  l'indennita'
militare e' aumentata di lire 1200 annue se provvisti di alloggio  in
natura; di lire 1740 se obbligati ad alloggiare in  edifici  militari
per ragioni di custodia e per altre riconosciute esigenze di servizio
e  di  lire  1920  se  non  provvisti  di  alloggio.   Tali   aumenti
sostituiscono le quote suppletive della indennita' militare di cui ai
Regi decreti 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462. 
 
  L'indennita' di  cui  ai  precedenti  due  commi  spetta  anche  ai
graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, secondo la
corrispondenza di grado di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 gennaio
1923, n. 4.