Art. 172. L'indennita' militare assegnata dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio, e' conservata nella misura annua seguente: Sergente, vice-brigadiere, secondo capo e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . L. 240 Sergente maggiore, brigadiere, secondo capo anziano e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . » 360 Maresciallo e maresciallo d'alloggio dei tre gradi, capo delle tre classi e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 420 Ai sottufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, l'indennita' militare e' aumentata di lire 1200 annue se provvisti di alloggio in natura; di lire 1740 se obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia e per altre riconosciute esigenze di servizio e di lire 1920 se non provvisti di alloggio. Tali aumenti sostituiscono le quote suppletive della indennita' militare di cui ai Regi decreti 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462. L'indennita' di cui ai precedenti due commi spetta anche ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, secondo la corrispondenza di grado di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 4.