Art. 109. 
 
  La cessione di uno o piu' esemplari dell'opera non  importa,  salvo
patto  contrario,  la  trasmissione  dei  diritti  di  utilizzazione,
regolati da questa legge. 
 
  Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso  o  di  altro
simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte,  comprende,  salvo
patto contrario, la facolta' di riprodurre l'opera stessa, sempreche'
tale facolta' spetti al cedente.