Art. 111. 
 
  I  diritti  di   pubblicazione   dell'opera   dell'ingegno   e   di
utilizzazione dell'opera pubblicata non possono  formare  oggetto  di
pegno, pignoramento e sequestro, ne' per atto contrattuale,  ne'  per
via di esecuzione forzata, finche' spettano personalmente all'autore. 
 
  Possono  invece  essere  dati  in  pegno  o  essere   pignorati   o
sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera,
secondo le norme del Codice di procedura civile.