Art. 113. 
 
  L'espropriazione e' disposta per decreto  Reale,  su  proposta  del
Ministro per la cultura popolare, di concerto  con  il  Ministro  per
l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato. 
 
  Nel decreto di espropriazione od in altro successivo  e'  stabilita
l'indennita' spettante all'espropriato. 
 
  Il decreto ha forza di titolo  esecutivo  nei  riguardi  sia  degli
aventi  diritto,  che  dei  terzi  detentori  delle  cose   materiali
necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.