Art. 114. 
 
  Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello
Stato e' ammesso ricorso in  sede  giurisdizionale  al  Consiglio  di
Stato, tranne  per  le  controversie  riguardanti  l'ammontare  delle
indennita',  le  quali   rimangono   di   competenza   dell'autorita'
giudiziaria.