Art. 77. All'illuminazione deve provvedersi mediante impianto elettrico. Tuttavia, nel caso di cantieri di produzione, quando lo consenta la sicurezza delle persone e delle cose, la Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi puo' con proprio provvedimento consentire la illuminazione a gas o con altri sistemi. Devono essere disponibili lampade elettriche portatili di sicurezza in numero almeno pari a quello degli operai presenti nel turno.