Art. 77. 
 
  All'illuminazione deve provvedersi mediante impianto elettrico. 
  Tuttavia, nel caso di cantieri di produzione, quando lo consenta la
sicurezza  delle  persone  e  delle  cose,  la  Sezione  dell'Ufficio
nazionale  minerario   per   gli   idrocarburi   puo'   con   proprio
provvedimento consentire la illuminazione a gas o con altri sistemi. 
  Devono essere disponibili lampade elettriche portatili di sicurezza
in numero almeno pari a quello degli operai presenti nel turno.