Art. 251. 
            Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali 
  1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi  adiacenti
a essa non puo' essere iniziata prima delle ore sette e dopo  le  ore
venti. 
  2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo'  disporre
per iscritto che la perquisizione sia  eseguita  fuori  dei  suddetti
limiti temporali.