Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.)
(Verifiche e prove
per l'omologazione delle macchine agricole)
1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine
agricole, di cui all'articolo 57 del codice, concernono il controllo:
1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle
caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;
1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto
dalle norme di circolazione vigenti;
1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione nonche' dell'approvazione dei
dispositivi stessi;
1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per
tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della
macchina agricola;
1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti;
1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici;
1.7. degli organi di traino se presenti;
1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe;
1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.
2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere
effettuato il controllo:
2.1. della potenza del motore di trazione;
2.2. del campo di visibilita' e della presenza del tergicristallo;
2.3. del serbatoio/i del combustibile;
2.4. dell'opacita' dei fumi di scarico;
2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente;
2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente;
2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore;
2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento;
2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi
radioelettrici;
2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti
sporgenti e delle ruote;
2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti;
2.12. del dispositivo di segnalazione acustica;
2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico;
2.14. dei dispositivi retrovisori;
2.15. del dispositivo di sterzo;
2.16. del dispositivo di rimorchio;
2.17. del dispositivo di retromarcia;
2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di
guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle
uscite di emergenza;
2.19. della presa di forza;
2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e
identificazione dei comandi;
2.21. della massa rimorchiabile;
2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine
agricole trainate.
3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici
semoventi di cui all'articolo 57 del codice, non si effettuano le
verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.;
non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22.
dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.
4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non
specificamente descritte negli articoli del regolamento, vanno
effettuate con le modalita' e secondo le prescrizioni contenute nei
decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in
materia.
5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le rela-
tive procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal
presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli
a motore e dei rimorchi.