Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) 
                         (Verifiche e prove 
             per l'omologazione delle macchine agricole) 
  1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle  macchine
agricole, di cui all'articolo 57 del codice, concernono il controllo: 
   1.1.   dei   requisiti   dell'esemplare    in    relazione    alle
caratteristiche generali dichiarate dal costruttore; 
   1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a  quanto  disposto
dalle norme di circolazione vigenti; 
   1.3. dell'installazione e del  funzionamento  dei  dispositivi  di
segnalazione visiva e di illuminazione nonche' dell'approvazione  dei
dispositivi stessi; 
   1.4. della massa e della  relativa  ripartizione  sugli  assi  per
tutte le possibili condizioni  di  carico  e  di  allestimento  della
macchina agricola; 
   1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti; 
   1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici; 
   1.7. degli organi di traino se presenti; 
   1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe; 
   1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari. 
  2.  Per  le  macchine  agricole  semoventi  deve,  inoltre,  essere
effettuato il controllo: 
   2.1. della potenza del motore di trazione; 
   2.2. del campo di visibilita' e della presenza del tergicristallo;
   2.3. del serbatoio/i del combustibile; 
   2.4. dell'opacita' dei fumi di scarico; 
   2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente; 
   2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente; 
   2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore; 
   2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento; 
   2.9.   dei   dispositivi   per   l'eliminazione    dei    disturbi
radioelettrici; 
   2.10.  della  protezione  degli  elementi  motore,   delle   parti
sporgenti e delle ruote; 
   2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti; 
   2.12. del dispositivo di segnalazione acustica; 
   2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico; 
   2.14. dei dispositivi retrovisori; 
   2.15. del dispositivo di sterzo; 
   2.16. del dispositivo di rimorchio; 
   2.17. del dispositivo di retromarcia; 
   2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso  al  posto  di
guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei  finestrini  e  delle
uscite di emergenza; 
   2.19. della presa di forza; 
   2.20.   della   installazione,   ubicazione,    funzionamento    e
identificazione dei comandi; 
   2.21. della massa rimorchiabile; 
   2.22. del comando del  dispositivo  di  frenatura  delle  macchine
agricole trainate. 
  3. Per l'omologazione del tipo delle macchine  agricole  operatrici
semoventi di cui all'articolo 57 del codice,  non  si  effettuano  le
verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8.,  2.16.  e  2.18.;
non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22.
dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino. 
  4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2  e  3,  quando  non
specificamente  descritte  negli  articoli  del  regolamento,   vanno
effettuate con le modalita' e secondo le prescrizioni  contenute  nei
decreti  di  recepimento  delle  direttive  comunitarie  emanate   in
materia. 
  5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le  rela-
tive procedure si  applicano  le  norme  dettate  dal  codice  e  dal
presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei  veicoli
a motore e dei rimorchi.