Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.)
(Macchine agricole operatrici trainate
escluse dall'accertamento dei requisiti)
1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo
dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui
caratteristiche costruttive, mirate all'operativita' della macchina
stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per
la circolazione. Tali macchine sono:
a) gli aratri;
b) le seminatrici;
c) gli erpici.
2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate
altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse
dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate
le modalita' e le cautele per la circolazione delle macchine
suddette.