Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.) 
               (Macchine agricole operatrici trainate 
              escluse dall'accertamento dei requisiti) 
  1.   Le   macchine   agricole   trainate,   escluse    dall'obbligo
dell'articolo  107,  comma  1,  del  codice,  sono  quelle   le   cui
caratteristiche costruttive, mirate all'operativita'  della  macchina
stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per
la circolazione. Tali macchine sono: 
    a) gli aratri; 
    b) le seminatrici; 
    c) gli erpici. 
  2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate
altre categorie di  macchine  agricole  operatrici  trainate  escluse
dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento  sono  individuate
le  modalita'  e  le  cautele  per  la  circolazione  delle  macchine
suddette.