Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.) 
      (Carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica 
                      delle macchine agricole) 
  1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di
cui all'articolo 57 del codice, deve contenere  i  seguenti  elementi
fondamentali: 
    a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista); 
    b) generalita' del proprietario; 
    c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); 
    d) numero del telaio del veicolo; 
    e) caratteristiche tecniche del veicolo. 
  2. Il  certificato  d'idoneita'  tecnica,  qualora  previsto,  deve
contenere i seguenti elementi fondamentali: 
    a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); 
    b) numero del telaio del veicolo; 
    c) caratteristiche tecniche del veicolo. 
  3. Il Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  provvedimento,  puo'
stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti  nella
carta di circolazione e nel certificato di idoneita' tecnica, nonche'
le modalita' esecutive delle presenti norme.