Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.) (Carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica delle macchine agricole) 1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista); b) generalita' del proprietario; c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); d) numero del telaio del veicolo; e) caratteristiche tecniche del veicolo. 2. Il certificato d'idoneita' tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); b) numero del telaio del veicolo; c) caratteristiche tecniche del veicolo. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, puo' stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' esecutive delle presenti norme.