Art. 158.
Oggetto
1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa
regionale e locale".
2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei
compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti
locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche
l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia
amministrativa.