Art. 159.
Definizioni
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia
amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad
evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti
giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivita' relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate,
delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o
messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine
pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera
l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive
e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso
come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi
pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza
nella comunita' nazionale, nonche' alla sicurezza delle istituzioni,
dei cittadini e dei loro beni.
Nota all'art. 159:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 si veda
in nota all'art. 3.