Art. 160
                        Competenze dello Stato
  1. Ai sensi dell'articolo 1, commi  3 e 4, e dell'articolo 3, comma
1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo
Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie
elencate nel  predetto comma 3  dell'articolo 1 e quelli  relativi ai
compiti di rilievo nazionale di cui  al predetto comma 4 del medesimo
articolo 1.
  2.  L'ordinamento  dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza
resta disciplinato  dalla legge 1  aprile 1981, n. 121,  e successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  individua, ai  fini  della  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
 
          Note all'art. 160:
            - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 si veda
          in nota al1'art. 3.
            - La legge n. 121 del 1981  recante:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione    della   pubblica   sicurezza",   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          supplemento ordinario.