Art. 160
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma
1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo
Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie
elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai
compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo
articolo 1.
2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
Note all'art. 160:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 si veda
in nota al1'art. 3.
- La legge n. 121 del 1981 recante: "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
supplemento ordinario.