Art. 160 Competenze dello Stato 1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1. 2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
Note all'art. 160: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 si veda in nota al1'art. 3. - La legge n. 121 del 1981 recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario.