Art. 161.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le
modalita' e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni
ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato
di cui all' articolo 160.