Art. 162.
Trasferimenti alle regioni
1. E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio
dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu'
province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del
provvedimento e' tempestivamente informata l'autorita' di pubblica
sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale e' disciplinato dalle
leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della
legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.
Nota all'art. 162:
- Il testo dell'art. 9 del gia' citato d. lgs. n. 285 del
1992 e' il seguente:
"Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco
del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e
ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione
animale. Essa e' rilasciata dal prefetto per le gare con
veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti, nonche' per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del
prefetto e possono essere concesse previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i
promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere
il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei
lavori pubblici, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve
essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni
prima della data fissata per la competizione, ed e'
subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del
percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato
da un tecnico dell'ente proprietario della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita'
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici
il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
prima della competizione. Il prefetto puo' concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione
indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura e' altresi'
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile di
cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione
deve coprire altresi' la responsabilita'
dell'organizzazione degli altri obblligati per i danni
comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini
della predisposizione del programma per l'anno successivo,
le risultanze della competizione precisando le eventuali
inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata
nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi
previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a
lire novecentoquarantamila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire
quattromilionisettecentomila, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita'
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore".