Art. 163.
                    Trasferimenti agli enti locali
  1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli
enti  locali sono  indicati  nell'articolo 161  del presente  decreto
legislativo.
  2. Ai  sensi dell'articolo 128 della  Costituzione, sono trasferiti
ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
  a) il rilascio  della licenza di vendita ambulante  di strumenti da
punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  e  all'articolo  56  del  regolamento  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  b) il  rilascio delle licenze  concernenti le agenzie  d'affari nel
settore  delle  esposizioni,  mostre  e  fiere  campionarie,  di  cui
all'articolo 115  del predetto  testo unico  delle leggi  di pubblica
sicurezza;
  c)  il  ricevimento   della  dichiarazione  relativa  all'esercizio
dell'industria di  affittacamere o appartamenti mobiliati  o comunque
relativa  all'attivita'   di  dare  alloggio  per   mercede,  di  cui
all'articolo  108 del  citato  testo unico  delle  leggi di  pubblica
sicurezza;
  d) il rilascio  delle licenze concernenti le agenzie  di affari, di
cui  all'articolo  115 del  richiamato  testo  unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di
recupero  crediti,  pubblici  incanti,   agenzie  matrimoniali  e  di
pubbliche relazioni;
  e)  il  rilascio della  licenza  per  l'esercizio del  mestiere  di
fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato
da parte della Commissione tecnica  provinciale per gli esplosivi, di
cui all'articolo  27 del decreto  del Presidente della  Repubblica 19
marzo 1956, n. 502;
  f) il  rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento  di gare con
autoveicoli,  motoveicoli  o  ciclomotori   su  strade  ordinarie  di
interesse  esclusivamente  comunale,  di   cui  all'articolo  68  del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo
9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  g) il rilascio  dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'
di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge
18 aprile 1975, n. 110;
  h) le  autorizzazioni agli  stranieri per l'esercizio  dei mestieri
girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
  3. Ai  sensi dell'articolo 128 della  Costituzione, sono trasferite
alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
  a) il  riconoscimento della nomina  a guardia giurata  degli agenti
venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie
volontarie delle associazioni  venatorie e protezionistiche nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
  b) il  riconoscimento della nomina  di agenti giurati  addetti alla
sorveglianza  sulla pesca  nelle acque  interne e  marittime, di  cui
all'articolo  31  del  regio  decreto  8 ottobre  1931,  n.  1604,  e
all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  c) il  rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento  di gare con
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori   su  strade  ordinarie  di
interesse  sovracomunale   ed  esclusivamente  provinciale,   di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. Dei provvedimenti di cui al comma  2, lettere a), e), f) e g), e
di cui  al comma 3  e' data tempestiva informazione  all'autorita' di
pubblica sicurezza.
 
          Note all'art. 163:
            -  Per  il testo dell'art. 128 della Costituzione si veda
          in nota alle premesse.
            - Si trascrive il testo degli articoli 37, 68, 108, 115 e
          124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:
            " Art. 37 (Art.  36  testo  unico  1926).  -  E'  vietato
          esercitare  la vendita ambulante delle armi. E' permessa la
          vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti
          ad offendere, con licenza del questore".
            "Art. 68 (Art. 67 testo unico 1926). - Senza licenza  del
          questore  non  si possono dare in luogo pubblico o aperto o
          esposto,   al   pubblico   rappresentazioni   teatrali    o
          cinematografiche,  accademie,  feste  da  ballo,  corse  di
          cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non
          si possono aprire o esercitare circoli, scuole di  ballo  e
          sale pubbliche di audizione.
            Per  le  gare  di  velocita' di autoveicoli e per le gare
          aeronautiche  si  applicano  le  disposizioni  delle  leggi
          speciali".
            "Art.  108  (Art.  106  testo  unico 1926). - Non si puo'
          esercitare l'industria di affittare camere  o  appartamenti
          mobiliati,  o  altrimenti  dare alloggio per mercede, anche
          temporaneamente o a periodi  ricorrenti,  senza  preventiva
          dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
            La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in
          essa indicati.
            Il   questore,   di   sua   iniziativa   o   su  proposta
          dell'autorita' locale, puo' vietare,  in  qualsiasi  tempo,
          l'esercizio  delle attivita' indicate in questo articolo se
          il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art.
          92 o se  abbia  ragione  di  ritenere  che  nel  locale  si
          eserciti   o   si   intenda   esercitare  la  prostituzione
          clandestina o il giuoco  d'azzardo,  o  si  faccia  uso  di
          sostanze stupefacenti".
            "Art.  115  (Art.  116  testo  unico 1926). - Non possono
          aprirsi o condursi agenzie di prestiti  su  pegno  o  altre
          agenzie  di  affari, quali che siano l'oggetto e la durata,
          anche sotto forma di agenzie di  vendita,  di  esposizioni,
          mostre  o  fiere  campionarie  e  simili, senza licenza del
          questore.
            La  licenza  e'  necessaria  anche  per  l'esercizio  del
          mestiere di sensale o di intromettitore.
            Tra le agenzie indicate in questo articolo sono  comprese
          le  agenzie  per  la  raccolta  di  informazioni a scopo di
          divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
            La licenza vale  esclusivamente  per  i  locali  in  essa
          indicati.
            E' ammessa la rappresentanza".
            "Art.  124  (Art.  125 testo unico 1926). - Gli stranieri
          eccettuati  gli  italiani  non   regnicoli,   non   possono
          esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza
          licenza del questore.
            In  occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche
          riunioni la licenza agli stranieri  puo'  essere  conceduta
          dall'autorita' locale di pubblica sicurezza".
            - Si trascrive il testo dell'art. 56 del gia' citato R.D.
          n. 635 del 1940:
            "Art.  56.  -  Chi  e' autorizzato alla vendita ambulante
          degli strumenti da punta e da taglio atti ad  offendere,  a
          termine  dell'art. 37 della legge, e' tenuto a far vidimare
          la  licenza  dai  questori  delle  province   che   intende
          percorrere,    col   pagamento   delle   tasse   di   bollo
          eventualmente previste per  tali  vidimazioni  dalle  leggi
          finanziarie".
            -  Il  d.P.R.  19  marzo 1956, n. 302, recante: "Norme di
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  integrative  di
          quelle  generali  emanate  con decreto del Presidente della
          Repubblica 27 aprile 1955,  n.  547"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  aprile  1956,  n. 105, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 27 e' il seguente:
            "Art. 27 (Licenza per il  mestiere  del  fochino).  -  Le
          operazioni di:
             a) disgelamento delle dinamiti;
             b)   confezionamento   ed   innesco   delle   cariche  e
          caricamento dei fori da mina;
             c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
             d) eliminazione delle cariche inesplose;  devono  essere
          effettuate  esclusivamente  da personale munito di speciale
          licenza,  da  rilasciarsi,  su  parere   favorevole   della
          Commissione  tecnica  provinciale  per  gli  esplosivi, dal
          Prefetto previo accertamento  del  possesso  dei  requisiti
          soggettivi   di   idoneita'   da   parte   del  richiedente
          all'esercizio del predetto mestiere.
            La Commissione, di cui al comma precedente, e'  integrata
          da  due  ispettori  del  lavoro,  di  cui  uno  laureato in
          ingegneria e uno in medicina.
            La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
             a) dei requisiti fisici  indispensabili  (vista,  udito,
          funzionalita' degli arti);
             b)   della   capacita'  intellettuale  e  della  cultura
          generale indispensabili;
             c) delle cognizioni proprie del mestiere;
             d)  della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge
          riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
            Gli aspiranti alla  licenza  devono  far  pervenire  alla
          Prefettura   competente,   una   domanda  in  carta  libera
          specificante l'oggetto della richiesta, le generalita'  del
          richiedente, il domicilio o recapito.
            All'esame  gli  aspiranti  devono  esibire il libretto di
          lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
            A datare dal 1 luglio  1958  potranno  essere  incaricati
          delle  mansioni  indicate  nel  primo  comma  del  presente
          articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
            Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano  di  aver
          esercitato  il  mestiere  ininterrottamente  da  tre  anni,
          possono ottenere la licenza senza esame".
            - Per il testo dell'art. 9 del d. lgs. 30 aprile 1992, n.
          285, si veda in nota all'art. 162.
            - La legge 18 aprile 1975,  recante:  "Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni  e  degli esplosivi" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1975,  n.  105.  Si  riporta  il  testo
          dell'art. 31:
            "Art.  31  (Vigilanza sulle attivira' di tiro a segno). -
          Ferme restando le disposizioni di cui al  decreto-legge  16
          dicembre  1935,  n.  2430,  convertito nella legge 4 giugno
          1936, n. 1143, sul tiro  a  segno  nazionale  e  successive
          modificazioni,  i  direttori e gli istruttori delle sezioni
          dell'Unione di tiro a segno  nazionale  devono  munirsi  di
          apposita   licenza  del  prefetto,  da  rilasciarsi  previo
          accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui
          al precedente art. 9.
            La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di  coloro
          che  esercitano  la  propria attivita' in seno alle sezioni
          del tiro a  segno  all'entrata  in  vigore  della  presente
          legge.
            I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati
          a tenere costantemente aggiornati:
             a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita':
             b)  l'inventario delle armi in dotazione con la relativa
          descrizione  per  numero  di  matricola,   tipo,   calibro,
          fabbrica  e  nazionalita',  con  richiamo  ai titoli che ne
          legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma
          dell'art. 38  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
             c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con
          l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
             d)   un   registro   sulle   frequenze   in  cui  devono
          giornalmente annotarsi le  generalita'  di  coloro  che  si
          esercitano   al  tiro,  con  l'indicazione  delle  armi  da
          ciascuno impiegate nonche'  degli  orari  di  inizio  e  di
          conclusione delle singole esercitazioni.
            Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti
          ad  ogni  richiesta  degli  ufficiali  o agenti di pubblica
          sicurezza, i quali vi appongono la data  e  la  firma  ogni
          qualvolta procedono al loro esame.
            I   presidenti   delle  sezioni  di  tiro  a  segno  sono
          responsabili dell'osservanza delle disposizioni  del  primo
          comma dell'art. 20 della presente legge.
            La  vidimazione  della  carta  di riconoscimento prevista
          dall'art.  76 del regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  e'
          attribuita  all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza
          che  vi  procede  secondo  le  competenze  stabilite  dagli
          articoli  42  e  44 del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, previo  accertamento  dei  requisiti  soggettivi
          precritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
            Salvo  che  il fatto non costituisca piu' grave reato, il
          trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo  e'
          punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda
          da lire 400.000 a lire 2.000.000".
            -  Si  trascrive  il testo dell'art. 27 della gia' citata
          legge 11 febbraio 1992, n. 157:
            "Art. 27 (Vigilanza venatoria). - 1. La  vigilanza  sulla
          applicazione  della  presente legge e delle leggi regionali
          e' affidata:
             a) agli agenti dipendenti  degli  enti  locali  delegati
          dalle  regioni.    A  tali agenti e' riconosciuta, ai sensi
          della legislazione  vigente,  la  qualifica  di  agenti  di
          polizia  giudiziaria e di pubblica sicurezza.  Detti agenti
          possono portare durante il servizio  e  per  i  compiti  di
          istituto  le armi da caccia di cui all'art. 13 nonche' armi
          con proiettili a narcotico.  Le  armi  di  cui  sopra  sono
          portate  e  detenute  in  conformita' al regolamento di cui
          all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
             b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,
          agricole e di protezione ambientale nazionali presenti  nel
          Comitato  tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle
          delle associazioni di  protezione  ambientale  riconosciute
          dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la
          qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773.
            2.  La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi', affidata
          agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale
          dello Stato, alle guardie  addette  a  parchi  nazionali  e
          regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
          alle  guardie  giurate  comunali,  forestali e campestri ed
          alle guardie private riconosciute ai sensi del testo  unico
          delle  leggi  di  pubblica  sicurezza; e' affidata altresi'
          alle guardie ecologiche e  zoofile  riconosciute  da  leggi
          regionali.
            3.  Gli  agenti  svolgono  le proprie funzioni, di norma,
          nell'ambito   della    circoscrizione    territoriale    di
          competenza.
            4.   La  qualifica  di  guardia  volontaria  puo'  essere
          concessa, a norma del testo unico delle leggi  di  pubblica
          sicurezza,  a  cittadini  in  possesso  di  un attestato di
          idoneita' rilasciato dalle regioni  previo  superamento  di
          apposito  esame.  Le  regioni  disciplinano la composizione
          delle  commissioni preposte a tale esame garantendo in esse
          la  presenza  tra  loro  paritaria  di  rappresentanti   di
          associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
            5.  Agli  agenti  di  cui  ai  commi 1 e 2 con compiti di
          vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito  del
          territorio  in  cui  esercitano  le  funzioni. Alle guardie
          venatorie  volontarie  e'  vietato  l'esercizio   venatorio
          durante l'esercizio delle loro funzioni.
            6.  I  corsi  di  preparazione  e  di aggiornamento delle
          guardie per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  vigilanza
          sull'esercizio  venatorio,  sulla  tutela  dell'ambiente  e
          della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole,
          possono essere organizati anche dalle associazioni  di  cui
          al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
            7.  Le  province  coordinano  l'attivita'  delle  guardie
          volontarie  delle  asociazioni   agricole,   venatorie   ed
          ambientaliste.
            8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa
          con  il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento
          in ordine alle attivita' delle associazioni di cui al comma
          1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento  ed
          utilizzazione delle guardie volontarie.
            9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  della qualifica di guardia
          venatoria volontaria alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneita'
          di cui al comma 4".
            - Il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, recante: "Approvazione
          del  testo  unico  delle  leggi sulla pesca", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932, n. 18. L'art.  31
          dispone   che   le  province,  i  comuni,  i  consorzi,  le
          associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare
          e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere
          alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque  pubbliche,
          quanto  in  quelle  private. Gli agenti debbono possedere i
          requisiti determinati dall'art. 138 del  regio  decreto  18
          giugno   1931,  n.  773,  prestare  giuramento  davanti  al
          pretore,   ed   essere   singolarmente   riconosciuti   dal
          Presidente  della  giunta  provinciale. Essi, ai fini della
          sorveglianza sulla  pesca,  hanno  qualita'  di  agenti  di
          polizia giudiziaria.
            -  La  legge 14 luglio 1965, n. 963, recante: "Disciplina
          della  pesca  marittima"  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  14 agosto 1965, n. 203. Il testo dell'art. 22 e'
          il seguente:
            "Art. 22 (Nomina di agenti giurati di  vigilanza).  -  Le
          amministrazioni  regionali  e  provinciali e chiunque vi ha
          interesse possono nominare, mantenendoli a  proprie  spese,
          agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
            Gli  agenti  debbono possedere i requisiti previsti dalle
          leggi di pubblica sicurezza e prestare  giuramento  davanti
          al  pretore.  La  loro  nomina  e'  approvata dal prefetto,
          previo  parere  favorevole  del  capo   del   Compartimento
          marittimo".
            -  Per  il  testo  dell'art. 9 del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 162.