Art. 163.
Trasferimenti agli enti locali
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli
enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto
legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti
ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da
punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel
settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui
all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio
dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque
relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui
all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di
cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di
recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di
pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di
fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato
da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 502;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di
interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo
9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'
di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri
girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite
alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti
venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie
volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui
all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e
all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di
interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e
di cui al comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorita' di
pubblica sicurezza.
Note all'art. 163:
- Per il testo dell'art. 128 della Costituzione si veda
in nota alle premesse.
- Si trascrive il testo degli articoli 37, 68, 108, 115 e
124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:
" Art. 37 (Art. 36 testo unico 1926). - E' vietato
esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la
vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti
ad offendere, con licenza del questore".
"Art. 68 (Art. 67 testo unico 1926). - Senza licenza del
questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o
esposto, al pubblico rappresentazioni teatrali o
cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di
cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non
si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e
sale pubbliche di audizione.
Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare
aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi
speciali".
"Art. 108 (Art. 106 testo unico 1926). - Non si puo'
esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti
mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche
temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva
dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in
essa indicati.
Il questore, di sua iniziativa o su proposta
dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo,
l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se
il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art.
92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si
eserciti o si intenda esercitare la prostituzione
clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di
sostanze stupefacenti".
"Art. 115 (Art. 116 testo unico 1926). - Non possono
aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre
agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata,
anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni,
mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del
questore.
La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del
mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese
le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza".
"Art. 124 (Art. 125 testo unico 1926). - Gli stranieri
eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono
esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza
licenza del questore.
In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche
riunioni la licenza agli stranieri puo' essere conceduta
dall'autorita' locale di pubblica sicurezza".
- Si trascrive il testo dell'art. 56 del gia' citato R.D.
n. 635 del 1940:
"Art. 56. - Chi e' autorizzato alla vendita ambulante
degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a
termine dell'art. 37 della legge, e' tenuto a far vidimare
la licenza dai questori delle province che intende
percorrere, col pagamento delle tasse di bollo
eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi
finanziarie".
- Il d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, recante: "Norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 27 e' il seguente:
"Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e
caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose; devono essere
effettuate esclusivamente da personale munito di speciale
licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della
Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal
Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
soggettivi di idoneita' da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e' integrata
da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in
ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge
riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
Prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del
richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1 luglio 1958 potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel primo comma del presente
articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni,
possono ottenere la licenza senza esame".
- Per il testo dell'art. 9 del d. lgs. 30 aprile 1992, n.
285, si veda in nota all'art. 162.
- La legge 18 aprile 1975, recante: "Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105. Si riporta il testo
dell'art. 31:
"Art. 31 (Vigilanza sulle attivira' di tiro a segno). -
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno
1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale e successive
modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni
dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di
apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo
accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui
al precedente art. 9.
La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro
che esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni
del tiro a segno all'entrata in vigore della presente
legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati
a tenere costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita':
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa
descrizione per numero di matricola, tipo, calibro,
fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne
legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma
dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con
l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono
giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si
esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da
ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di
conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti
ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni
qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo
comma dell'art. 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista
dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e'
attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza
che vi procede secondo le competenze stabilite dagli
articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi
precritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda
da lire 400.000 a lire 2.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 27 della gia' citata
legge 11 febbraio 1992, n. 157:
"Art. 27 (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza sulla
applicazione della presente legge e delle leggi regionali
e' affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati
dalle regioni. A tali agenti e' riconosciuta, ai sensi
della legislazione vigente, la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti
possono portare durante il servizio e per i compiti di
istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonche' armi
con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono
portate e detenute in conformita' al regolamento di cui
all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle
delle associazioni di protezione ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la
qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi', affidata
agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale
dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e
regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed
alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata altresi'
alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi
regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria puo' essere
concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di
idoneita' rilasciato dalle regioni previo superamento di
apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione
delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse
la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di
vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del
territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie
venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio
durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle
guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e
della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole,
possono essere organizati anche dalle associazioni di cui
al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attivita' delle guardie
volontarie delle asociazioni agricole, venatorie ed
ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento
in ordine alle attivita' delle associazioni di cui al comma
1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed
utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia
venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della
presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneita'
di cui al comma 4".
- Il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, recante: "Approvazione
del testo unico delle leggi sulla pesca", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932, n. 18. L'art. 31
dispone che le province, i comuni, i consorzi, le
associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare
e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere
alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche,
quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i
requisiti determinati dall'art. 138 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, prestare giuramento davanti al
pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal
Presidente della giunta provinciale. Essi, ai fini della
sorveglianza sulla pesca, hanno qualita' di agenti di
polizia giudiziaria.
- La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante: "Disciplina
della pesca marittima" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203. Il testo dell'art. 22 e'
il seguente:
"Art. 22 (Nomina di agenti giurati di vigilanza). - Le
amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha
interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese,
agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle
leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti
al pretore. La loro nomina e' approvata dal prefetto,
previo parere favorevole del capo del Compartimento
marittimo".
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 162.