Art. 164. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300; b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza; c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati. e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attivita' di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche; f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza. 2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19. 3. Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.
Note all'art. 164: - La legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante: "Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1929, n. 21. - Il riferimento alla tabella A allegata al d.P.R. n. 300 del 1992 (Rego1amento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241) era il seguente: "Tabella A ELENCO DELLE ATTIVITA' SOTTOPOSTE ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ALLE QUALI PUO' DARSI INIZIO IMMEDIATAMENTE DOPO LA DENUNCIA Attivita' Autorita' competente - - Detenzione, commercio ed allevamento dei Ministro interno". colombi viaggiatori (legge 13 dicembre 1928, n. 3086, art. 2) - Si trascrivono gli articoli 72, 74, 75, 76, 81 e 83 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 72 (Art. 71 Testo unico 1926). - Per le rappresentazioni musicali, cinematrografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e' subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformita' con le leggi speciali". "Art. 74. - La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, e' subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione, che si intende rapresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione. L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini. Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero". "Art. 75 (Art. 73 Testo unico 1926). - Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuita' e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche". "Art. 67 (Art. 74 Testo unico 1926). - Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza". Art. 81 (Art. 79 Testo unico 1926). - L'autorita' di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni". "Art. 83 (Art. 81 Testo unico 1926). - Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli gia' incominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste". - Per il testo dell'art. 111 del r.d. n. 773 del 1931, si veda in nota all'art. 16. - Si riporta il testo dell'art. 68, comma primo, del sopra richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione". - Si riporta il testo dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 con le modifiche apportate dal presente decreto: "Art. 19. - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; 3) (Abrogato); 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma; 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni, di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86; 9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80; 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84; 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e comunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111; 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose; 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124; 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121; 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156; 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155; 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62; 18) la dichiarazione di cornmercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 15) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6) 7), 8), 9), 11) e 15), e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".