Art. 164.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla
legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando
l'obbligo di informazione preventiva all'autorita' di pubblica
sicurezza;
c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede
la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e
annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma
1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri
ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di
registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1,
numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e
custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al
prefetto dei provvedimenti adottati.
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione
dell'attivita' di fabbricazione e commercio di pellicole
cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio
dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione
tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.
2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in
cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso
articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte richiamato testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni
cinematografiche e teatrali" sono abrogate.
Note all'art. 164:
- La legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante: "Norme
concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi
viaggiatori" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 gennaio 1929, n. 21.
- Il riferimento alla tabella A allegata al d.P.R. n. 300
del 1992 (Rego1amento concernente le attivita' private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241) era il seguente:
"Tabella A
ELENCO DELLE ATTIVITA' SOTTOPOSTE ALL'ART. 19
DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ALLE QUALI PUO' DARSI
INIZIO IMMEDIATAMENTE DOPO LA DENUNCIA
Attivita' Autorita' competente
- -
Detenzione, commercio ed allevamento dei Ministro interno".
colombi viaggiatori (legge 13 dicembre
1928, n. 3086, art. 2)
- Si trascrivono gli articoli 72, 74, 75, 76, 81 e 83 del
r.d. 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 72 (Art. 71 Testo unico 1926). - Per le
rappresentazioni musicali, cinematrografiche,
coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza
dell'autorita' di pubblica sicurezza e' subordinata alla
tutela dei diritti di autore, in conformita' con le leggi
speciali".
"Art. 74. - La concessione della licenza prevista
dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali,
e' subordinata al deposito presso il questore di un
esemplare della produzione, che si intende rapresentare
munito del provvedimento ministeriale di approvazione.
L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' sospendere
la rappresentazione di qualunque produzione, che, per
locali circostanze, dia luogo a disordini.
Della sospensione deve subito essere dato avviso al
Prefetto e al Ministero".
"Art. 75 (Art. 73 Testo unico 1926). - Chiunque fabbrica,
anche senza carattere di continuita' e senza scopo di
speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve
darne preventivo avviso scritto al Questore che ne rilascia
ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del
fabbricante in apposito registro.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel
territorio dello Stato o esportare o fare comunque
commercio di pellicole cinematografiche".
"Art. 67 (Art. 74 Testo unico 1926). - Chi intende fare
eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico
azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve
darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di
pubblica sicurezza".
Art. 81 (Art. 79 Testo unico 1926). - L'autorita' di
pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi
ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio
alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della
sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa
ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in
mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa
attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni".
"Art. 83 (Art. 81 Testo unico 1926). - Non possono
sospendersi o variarsi gli spettacoli gia' incominciati
senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che
vi assiste".
- Per il testo dell'art. 111 del r.d. n. 773 del 1931, si
veda in nota all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma primo, del
sopra richiamato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Senza licenza del questore non si possono dare in luogo
pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste
da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o
trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare
circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del
1977 con le modifiche apportate dal presente decreto:
"Art. 19. - Sono attribuite ai comuni le seguenti
funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e
dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di
impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di
persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del
mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino
e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) (Abrogato);
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi
pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni
straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo
comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni
teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo,
corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti,
per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e
sale pubbliche di audizioni, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di
rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri
oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto di
cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di
alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli
articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri
esercizi in cui si vendono o consumano bevande non
alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi
leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di
pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei
locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica,
litografica e comunque arte di stampa o di produzione
meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui
all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64,
terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e
depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri
ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori
di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e
disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore,
servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di
veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri
analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti,
collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza
mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di
cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di cornmercio di cose antiche od
usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli
enti locali territoriali, i consigli comunali determinano
procedure e competenze dei propri organi in relazione
all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il
Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11)
e 15) sono adottati previa comunicazione al prefetto e
devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata
richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma,
numeri 5), 6) 7), 8), 9), 11) e 15), e' efficace solo se il
prefetto esprime parere conforme".