Art. 192. 1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 555 del codice di procedura penale le parole "pretore competente per il giudizio" sono sostituite dalle parole "giudice competente per il giudizio".
Nota all'art. 192: - Il testo vigente dell'art. 555 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 555 (Decreto di citazione a giuzdizio). - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa qualora risulti identificata; e) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato puo' chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione; f) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio; g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Il decreto e' nullo se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, ovvero se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), f). 3. Il decreto e' notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.".