Art. 192.

  1.  Nella  lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 555 del codice di
procedura  penale le parole "pretore competente per il giudizio" sono
sostituite dalle parole "giudice competente per il giudizio".
 
           Nota all'art. 192:
            -  Il testo vigente dell'art. 555 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  555  (Decreto  di  citazione a giuzdizio). - 1. Il
          decreto di citazione a giudizio contiene:
             a) le generalita' dell'imputato o le  altre  indicazioni
          personali   che   valgono   a   identificarlo   nonche'  le
          generalita' delle altre parti  private,  con  l'indicazione
          dei difensori;
             b)  l'indicazione  della  persona offesa qualora risulti
          identificata;
             e)   l'enunciazione   del   fatto,   delle   circostanze
          aggravanti    e    di   quelle   che   possono   comportare
          l'applicazione di misure di  sicurezza,  con  l'indicazione
          dei relativi articoli di legge;
             d)  l'indicazione del giudice competente per il giudizio
          nonche'  del   luogo,   del   giorno   e   dell'ora   della
          comparizione,   con  l'avvertimento  all'imputato  che  non
          comparendo sara' giudicato in  contumacia;
             e) l'avviso che, qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,
          l'imputato  puo'  chiedere,  mediante  richiesta depositata
          nell'ufficio del pubblico ministero entro  quindici  giorni
          dalla   notificazione,   il   giudizio   abbreviato  ovvero
          l'applicazione della pena  a  norma  dell'art.  444  ovvero
          presentare domanda di oblazione;
             f)  l'avviso  che  l'imputato ha facolta' di nominare un
          difensore di fiducia e che, in  mancanza,  sara'  assistito
          dal difensore di ufficio;
             g)  l'avviso  che  il  fascicolo  relativo alle indagini
          preliminari e' depositato  nella  segreteria  del  pubblico
          ministero  e che le parti e i loro difensori hanno facolta'
          di prenderne visione e di estrarne copia;
             h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero  e
          dell'ausiliario che lo assiste.
            2.  Il decreto e' nullo se non e' preceduto dall'invito a
          presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art.
          375, comma 3, ovvero se l'imputato non e'  identificato  in
          modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione
          di  uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d),
          f).
            3.  Il  decreto  e'  notificato  all'imputato  e  al  suo
          difensore  almeno  quarantacinque  giorni  prima della data
          fissata per il giudizio.".