Art. 193.

  1.   L'articolo  558  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a)  la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Trasmissione degli
atti al giudice del dibattimento)";
    b) nei commi 1 e 3 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola
"giudice".
 
           Nota all'art. 193:
            - Il testo vigente dell'art. 558 del codice di  procedura
          penale,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  558  (Trasmissione  degli  atti  al  giudice   del
          dibattimento).    -  1.  Se entro il termine indicato negli
          articoli  555,  comma  1,  lettera  e)  e  556,  comma   1,
          l'imputato non presenta richiesta di definizione anticipata
          del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta
          il   proprio  consenso,  il  pubblico  ministero  forma  il
          fascicolo per il  dibattimento,  lo  trasmette  al  giudice
          unitamente  al decreto di citazione a giudizio e dispone la
          citazione della persona offesa.
            2. La citazione della persona offesa e' notificata almeno
          cinque giorni prima della data  dell'udienza  indicata  nel
          decreto di citazione.
            3.  Il  giudice,  se  non  deve applicare la disposizione
          prevista dall'art.  469, procede al  dibattimento  a  norma
          dell'art. 567.".