Art. 193. 1. L'articolo 558 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento)"; b) nei commi 1 e 3 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 193: - Il testo vigente dell'art. 558 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 558 (Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento). - 1. Se entro il termine indicato negli articoli 555, comma 1, lettera e) e 556, comma 1, l'imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa. 2. La citazione della persona offesa e' notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione. 3. Il giudice, se non deve applicare la disposizione prevista dall'art. 469, procede al dibattimento a norma dell'art. 567.".